Articolo 1 - Ordinamento e scopo

  1. Il «FasiOpen» – associazione non riconosciuta di secondo livello (di seguito denominata “l’Associazione” “FasiOpen” o “Fondo”), – opera – esclusivamente ai fini assistenziali, nell’ambito di un sistema di mutualità e secondo un principio di non selezione del rischio – in base al presente Statuto, ai Regolamenti e ai Piani Sanitari.
  2. Lo scopo del FasiOpen è di erogare prestazioni integrative di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Il FasiOpen ha quindi fini esclusivamente assistenziali e rientra nell’ambito dei Fondi di assistenza sanitaria integrativa di cui all’art. 51, comma II, Lettera a), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Più in particolare, il FasiOpen mira a: mettere a disposizione della contrattazione collettiva nazionale posta in essere da categorie oggi prive di fondi sanitari integrativi, l’offerta dei piani sanitari di FasiOpen; mettere a disposizione della contrattazione collettiva aziendale, come secondo rischio, proposte integrative di quanto già definito dalla contrattazione nazionale di categoria, creando sinergie ed efficienze di sistema, favorendo omogeneità, mutualità e solidarietà tra gli iscritti; favorire forme di collaborazione e sinergie con il servizio sanitario nazionale e tra i diversi fondi sanitari già esistenti per rafforzare e migliorare le coperture dei rischi e ridurre le disuguaglianze; favorire una maggiore razionalizzazione del sistema della sanità integrativa esistente, operando affinché le risorse disponibili siano impiegate per aumentare il livello di copertura, migliorare le cure per i cittadini e favorire l’equità nell’accesso ai servizi in quanto precondizioni fondamentali per la vita sociale ed economica; sperimentare forme di coperture integrative per la Long Term Care, che si integrino con quanto definito dalla normativa nazionale sulla non autosufficienza, che rappresentino un reale sostegno rispetto ai bisogni identificati dalla presa in carico e dal Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) e privilegino il rimborso o il pagamento diretto di servizi.
  3. FasiOpen, in particolare, eroga prestazioni integrative di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore dei propri iscritti, come definiti al successivo art. 4. Dette prestazioni sono estensibili anche al nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento.
  4. Iscritti, destinatari/beneficiari delle prestazioni, prestazioni e modalità di erogazione, contributi e altre entrate sono determinati nel Regolamento di attuazione.
  5. La gestione economica del FasiOpen è improntata ad un equilibrio fra risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione.
  6. Il FasiOpen ha sede in Roma.

Articolo 2 - Associati

  1. Gli Associati Fondatori sono Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
  2. L’ammissione all’Associazione di nuovi associati ordinari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. Data la natura di secondo livello del FasiOpen, possono formulare domanda di ammissione al FasiOpen solo le associazioni di categoria che, al momento della domanda di ammissione, vantino un numero di imprese iscritte pari ad almeno il 75% delle imprese iscritte al FasiOpen o le associazioni sindacali che, al momento della domanda di ammissione, vantino un numero di lavoratori iscritti pari ad almeno il 75% dei lavoratori iscritti al FasiOpen. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.
  3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione.

Articolo 3 - Categorie di associati

  1. Gli associati sono suddivisi in due categorie:
    a) Associati Fondatori: i soggetti indicati al precedente art. 2, comma 1;
    b) Associati ordinari: coloro che, avendo i requisiti di cui all’art. 2, comma 2, sono stati ammessi con decisione del Consiglio di Amministrazione in qualità di associato ordinario.
  2. La partecipazione di ogni associato al FasiOpen è a tempo indeterminato.
  3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Articolo 4 - Iscritti

  1. In applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2 possono iscriversi al FasiOpen, con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento attuativo:
    a) le imprese che applichino contratti collettivi sottoscritti da Associati Fondatori attraverso le proprie federazioni di categoria e che decidano di avvalersi dell’assistenza integrativa erogata dal FasiOpen;
    b) i lavoratori, appartenenti a collettività di lavoratori delle imprese di cui alla lettera precedente.
  2. La richiesta di iscrizione al FasiOpen deve essere inoltrata dall’impresa al Consiglio di Amministrazione del Fondo sia ai fini della propria iscrizione sia ai fini dell’iscrizione dei lavoratori appartenenti alla collettività riferibile all’impresa stessa.
  3. Ogni decisione in ordine alla iscrivibilità al FasiOpen dei soggetti di cui al precedente comma 1 è riservata al Consiglio di Amministrazione.
  4. Al fine di perseguire gli scopi associativi previsti dall’articolo 1, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l’iscrizione al FasiOpen di collettività di soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, anche se appartenenti ad organizzazioni che non esercitano attività di impresa, nonché delle predette organizzazioni: in tal caso, tutti i richiami alle “imprese”, contenuti nel presente statuto e nel Regolamento di attuazione, si intenderanno riferiti a dette organizzazioni e tutti i richiami ai “lavoratori”, contenuti nel presente statuto e nel Regolamento di attuazione, si intenderanno riferiti ai soggetti appartenenti a dette organizzazioni.
  5. Sono esclusi dal FasiOpen gli Iscritti non in regola con il pagamento dei contributi e/o inadempienti rispetto al presente Statuto ed ai Regolamenti del Fondo. L’esclusione dal Fondo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Organi del Fondo

Sono Organi del Fondo:

  • L’Assemblea degli Associati e degli Iscritti;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio Sindacale (di seguito denominato anche «Organo di Controllo»).

La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo è disciplinata secondo il principio di pariteticità.

Articolo 6 - Assemblea degli Associati e degli Iscritti – Delegati

  1. L’Assemblea degli Associati e degli Iscritti è l’Organo sovrano del Fondo.
  2. Gli associati Fondatori partecipano all’Assemblea e votano in proprio; gli Associati ordinari e gli Iscritti partecipano all’Assemblea e votano tramite i Delegati eletti sulla base del Regolamento elettorale.
  3. Al fine di assicurare la rappresentanza paritetica di imprese e lavoratori nell’Assemblea, gli Associati Fondatori rappresentativi dei datori di lavoro hanno diritto di esprimere cumulativamente 6 (sei) voti e gli Associati Fondatori rappresentativi dei lavoratori hanno diritto di esprimere cumulativamente 6 (sei) voti. Gli Associati ordinari e gli Iscritti, invece, esercitano il diritto di voto tramite i Delegati, i quali esprimono ciascuno un voto.
  4. L’elezione dei Delegati, disciplinata dal Regolamento elettorale, deve assicurare in ogni caso: i) pari rappresentatività agli Associati ordinari ed Iscritti di parte datoriale ed agli Associati ordinari ed Iscritti di parte sindacale; ii) il diritto, in capo a ciascun Associato ordinario ed Iscritto, di elettorato attivo e passivo. I Delegati restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente comma cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione. L’ingresso in FasiOpen di nuovi Associati ordinari o Iscritti, così come l’uscita dal FasiOpen di Associati ordinari o Iscritti non comporta la decadenza dei Delegati in carica e non comporta un loro diritto alla integrazione dei Delegati in carica.
  5. L’Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede del FasiOpen purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte l’anno, rispettivamente entro il 15 luglio ed il 31 dicembre, mediante invio, con modalità telematica attraverso piattaforma abilitata alla notificazione digitale, ovvero a mezzo e-mail con conferma di avvenuta ricezione, ovvero a mezzo racc.a.r., agli Associati Fondatori ed ai Delegati, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, di un avviso di convocazione scritto, recante l’ordine del giorno. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria, con le medesime modalità di convocazione. L’Assemblea deve essere altresì convocata, con le medesime modalità, quando ne è fatta richiesta motivata da parte di Associato/i fondatore con almeno tre voti o sette Delegati.
  6. Nell’avviso di convocazione può essere previsto l’intervento in Assemblea anche mediante audio-video conferenza. In detto caso, l’avviso di convocazione deve indicare le modalità per il collegamento audio/video e l’Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati i quorum costitutivo e deliberativo e la riunione si riterrà svolta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante; è pertanto necessario che:
    • siano presenti, anche in luoghi diversi, il Presidente dell’Assemblea e l’eventuale Segretario verbalizzante della riunione, che provvederanno alla sottoscrizione del verbale;
    • sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
    • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  7. In mancanza delle formalità previste per la convocazione l‘Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti (anche tramite audiovideoconferenza) tutti gli Associati Fondatori e tutti i Delegati, e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei componenti di ciascuno degli Organi Amministrativo e di Controllo.
  8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.
  9. Le decisioni dell’Assemblea possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o, comunque, sulla base di consenso espresso per iscritto dagli Associati Fondatori e dai Delegati. Il procedimento per la decisione mediante consultazione scritta è regolato come segue. Il Presidente dell’Assemblea trasmette agli Associati Fondatori ed ai Delegati, nonché per conoscenza e, comunque, per quanto di loro spettanza, ai componenti dell’Organo di Controllo, ai membri del Consiglio di Amministrazione, il testo della decisione da adottare e le motivazioni, fissando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 7 (sette) entro il quale ciascun Associato fondatore e Delegato deve fare pervenire presso la sede del Fondo l’eventuale consenso sulla stessa. In caso di mancata risposta si intende come assente. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata a.r., telefax, etc) e dovranno, comunque, risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, che dovrà essere inserito senza indugio nel libro delle decisioni degli Associati e degli Iscritti, analogamente a quanto accade per tutte le deliberazioni Assembleari. Il Presidente dell’Assemblea darà comunicazione agli Associati Fondatori ed ai Delegati dell’esito della decisione, entro i successivi 2 giorni, riportando, qualora richiesto, eventuali dichiarazioni e/o osservazioni relative all’oggetto della decisione. La decisione si intenderà adottata se sarà stato raggiunto il consenso scritto della maggioranza degli Associati Fondatori e dei Delegati. La data della decisione coinciderà con la scadenza del termine stabilito per la risposta all’invio del testo proposto. In caso di mancato assenso nel termine di cui sopra la deliberazione si intenderà come non assunta.
  10. L’Assemblea in seduta ordinaria:
    • approva il Rendiconto di esercizio, il Conto di previsione ed il Rapporto annuale;
    • nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
    • individua la composizione dell’Organo di Controllo e ne nomina i/l componenti/e, tenendo conto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
    • determina i compensi degli organi dell’Associazione;
    • delibera sugli indirizzi e direttive generali della Associazione;
    • delibera le eventuali azioni nei confronti dei componenti degli organi;
    • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti per legge o per Statuto.
  11. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
    • sulle modifiche dello Statuto;
    • sullo scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.
  12. Il verbale delle riunioni Assembleari è redatto a cura del Presidente dell’Assemblea, salvi i casi in cui sia necessaria la forma pubblica e/o venga nominato dal Presidente dell’Assemblea un segretario verbalizzante.
  13. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità e il diritto di intervento all’Assemblea.
  14. L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati Fondatori e dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in sede ordinaria e con il voto favorevole di 2/3 dei voti esercitabili in sede straordinaria.
  15. Le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche in un’area del sito Internet del Fondo, riservata agli Associati, agli Iscritti ed ai componenti degli Organi del Fondo.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, che devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al successivo art. 8 e devono essere espressione paritetica degli Associati – e degli Iscritti – del Fondo che rappresentano, rispettivamente, imprese e lavoratori.
  2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea mediante il sistema del voto di lista.
  3. Hanno diritto di presentare liste di candidati gli Associati Fondatori ed i Delegati che, singolarmente o congiuntamente, siano titolari di almeno cinque voti esercitabili in Assemblea. A ciascun Associato Fondatore o Delegato è consentito di presentare una sola lista.
  4. Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti dell’organo da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Nell’ipotesi di lista presentata da più Associati Fondatori, la lista deve indicare, accanto al nome e cognome di ciascun candidato, l’Associato Fondatore che l’ha espresso.
  5. Le liste, sottoscritte dai presentatori, devono essere depositate presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea. Contestualmente al deposito, devono essere fornite le seguenti informazioni e documentazioni:
    • le generalità complete di ciascun candidato;
    • la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato;
    • la dichiarazione di ciascun candidato attestante l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

    Le liste depositate nei termini sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet del FasiOpen.

  6. L’elezione degli amministratori avviene con le seguenti modalità:
    1. i) ciascun Associato Fondatore o Delegato può votare una sola lista, scegliendola necessariamente tra quelle presentate da Associati Fondatori o Delegati della propria categoria (datori di lavoro o lavoratori);
    2. ii) non è ammessa l’espressione della preferenza per il singolo candidato, ma solo per la lista;
    3. iii) sono eletti amministratori i candidati compresi nelle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo l’ordine progressivo con cui sono elencati nelle liste medesime;
    4. iv) qualora sia presentata una sola lista, sono eletti amministratori i candidati in essa compresi secondo l’ordine progressivo;
    5. v) qualora siano presentate più liste, sono eletti amministratori:
      • i primi tre candidati della lista che ha ottenuto più voti tra quelle presentate da Associati Fondatori/Delegati rappresentativi dei datori di lavoro;
      • i primi tre candidati della lista che ha ottenuto più voti tra quelle presentate da Associati Fondatori/Delegati rappresentativi dei lavoratori.
  7. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di gestione dell’Associazione e i poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto, salve le materie di competenza dell’Assemblea. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:
    • predispone il Rendiconto di esercizio, il Rapporto annuale ed il Conto di previsione;
    • adotta ogni decisione gestionale o esecutiva; assume il personale, stipula ogni contratto anche di lavoro o consulenza nel rispetto del piano annuale;
    • delibera le quote annuali di contribuzione a carico delle imprese e degli iscritti;
    • delibera le modifiche ai Regolamenti;
    • delibera di eliminare, aggiungere o modificare le aree delle prestazioni, il Tariffario, i piani di prevenzione, nonché i piani sanitari;
    • può nominare il datore di lavoro e conferire le relative deleghe/procure di potere anche ai fini dalla tutela della salute e sicurezza sui luoghi del lavoro;
    • controlla l’esecuzione del piano annuale delle spese di funzionamento;
    • delibera e dispone gli investimenti finanziari del Fondo;
    • adotta i provvedimenti relativi allo stato di morosità e concede dilazioni e rateizzazioni nel versamento dei contributi;
    • decide di ogni azione necessaria per il recupero dei crediti, con la facoltà di transigere e rinunciare ai crediti in relazione ai singoli casi;
    • decide insindacabilmente e inappellabilmente su eventuali reclami degli Iscritti;
    • decide le modalità di versamento dei contributi;
    • decide i criteri generali e le modalità di rimborso delle prestazioni;
    • delibera sui progetti di sviluppo e razionalizzazione dell’area odontoiatrica, dell’area della assistenza infermieristica domiciliare e delle relative politiche di convenzionamento con strutture e professionisti medici o sanitari, nonché l’area dei servizi di assistenza agli iscritti affidati a terzi in convenzione;
    • predispone la struttura organizzativa del Fondo;
    • delibera le politiche di gestione delle risorse umane e la nomina, l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale del Fondo, nonché le eventuali sanzioni disciplinari da comminare ai dipendenti;
    • in caso di adozione del Modello 231/2001 da parte del Fondo, nomina i membri dell’Organismo di Vigilanza (ODV) ed il relativo Presidente, determinando i compensi dei componenti, compreso quello del Presidente dell’ODV, ed il budget annuale di funzionamento;
    • esamina ed approva, previo parere dell’Organismo di Vigilanza se nominato, i manuali di procedura interna del Fondo;
    • nomina commissioni, osservatori e comitati ad hoc per la gestione di specifiche questioni e determina eventuali gettoni di presenza;
    • sottopone all’Assemblea ogni argomento o questione su cui ritenga opportuno che l’Assemblea deliberi.
  8. Il Consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.
  9. Il Consiglio di amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri con facoltà di subdelega o di conferire procure.
  10. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro esercizi finanziari (incluso quello in cui vengono nominati), scadono con l’approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio finanziario e, in ogni caso, restano in carica in prorogatio fino alla nomina dei nuovi amministratori e sono rieleggibili.
  11. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica – per dimissioni, decadenza o morte – di uno o più Consiglieri, l’Assemblea provvederà alla loro sostituzione su designazione degli Associati Fondatori/Delegati che hanno presentato la lista in cui era indicato il Consigliere dimissionario o decaduto; nell’ipotesi di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere indicato in una lista presentata da più Associati Fondatori, il diritto di designazione del sostituto spetta all’Associato Fondatore – indicato nella predetta lista ai sensi del precedente comma 4 – che aveva espresso il consigliere cessato. Il Consigliere sostituito rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato del Consigliere cessato.
  12. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte per ciascun anno solare. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza, anche in collegamento telematico, della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei suoi componenti. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante invio con modalità telematica attraverso piattaforma abilitata alla notificazione digitale, ovvero a mezzo PEC o posta elettronica, ovvero a mezzo racc. a.r. da inviare ai componenti del Consiglio ed ai componenti dell’Organo di Controllo almeno 7 giorni prima della data della riunione. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto sintetico verbale a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che potrà anche designare un segretario della riunione.

Articolo 8 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

  1. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
  2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Fondo, sovrintende alla sua gestione e assicura l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o per espressa delega.
  4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità, i seguenti requisiti di onorabilità:
    – non devono trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
    – non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
    – non devono essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene: reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
    – non devono essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
    – non devono aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
    Il Presidente ed il Vicepresidente devono possedere, a pena di ineleggibilità, i seguenti requisiti di professionalità:
    – devono essere stati componenti di un consiglio di amministrazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui all’art. 51 comma II Lettera a) del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) o in una compagnia assicurativa per almeno 3 (tre) anni; ovvero
    – devono essere stati dirigenti di un fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui all’art. 51 comma II Lettera a) del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) o in una compagnia assicurativa per almeno 3 (tre) anni; ovvero
    – devono essere iscritti in un albo professionale e avere prestato attività continuativa per almeno 4 (quattro) anni a favore di fondi di assistenza sanitaria integrativa di cui all’art. 51 comma II Lettera a) del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) o di compagnie assicurative; ovvero
    – devono avere ricoperto per almeno tre anni ruoli apicali all’interno di enti o organizzazioni sindacali o datoriali di rilievo nazionale, con specifico riferimento all’ambito sanitario e dell’assistenza sanitaria integrativa; ovvero
    – devono essere professori di prima o di seconda fascia in materia economiche o giuridiche.
    La perdita dei requisiti di onorabilità, o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dalla carica.
  5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, alla scadenza del mandato, sino ed alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, provvede ad adempiere, nell’interesse del Fondo, ad ogni necessaria operazione di ordinaria amministrazione, nessuna esclusa.

Articolo 9 - Organo di Controllo: Collegio Sindacale

  1. L’Assemblea nomina quale Organo di Controllo un Collegio Sindacale composto fino ad un massimo di 4 componenti effettivi e 2 supplenti.
  2. Il Collegio Sindacale è eletto con le medesime modalità previste dall’art. 7, commi 2-6, in quanto compatibili. Qualora siano presentate più liste, sono eletti sindaci effettivi:
    – i primi due candidati a sindaci effettivi della lista che ha ottenuto più voti tra quelle presentate da Associati Fondatori/Delegati rappresentativi dei datori di lavoro;
    – i primi due candidati a sindaci effettivi della lista che ha ottenuto più voti tra quelle presentate da Associati Fondatori/Delegati rappresentativi dei lavoratori.
    Sono eletti sindaci supplenti:
    – il primo candidato a sindaco supplente della lista che ha ottenuto più voti tra quelle presentate da Associati Fondatori/Delegati rappresentativi dei datori di lavoro;
    – il primo candidato a sindaco supplente della lista che ha ottenuto più voti tra quelle presentate da Associati Fondatori/Delegati rappresentativi dei lavoratori.
  3. I componenti del Collegio Sindacale, nominati dall’Assemblea, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
  4. Il Collegio Sindacale elegge al proprio interno il Presidente.
  5. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo adottato dal Fondo e sul concreto funzionamento applicandosi in via analogica le previsioni del codice civile in materia societaria.
  6. All’Organo di Controllo è affidata altresì la revisione legale dei conti, salvo diversa delibera dell’Assemblea.
  7. L’Organo di Controllo provvede alla verifica del Rendiconto di esercizio e redige apposita relazione da sottoporre all’Assemblea;
  8. L’Organo di Controllo provvede alle verifiche di sua competenza almeno una volta ogni tre mesi.
  9. L’Organo di Controllo assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
  10. I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica per quattro esercizi finanziari (incluso quello in cui vengono nominati), scadono con l’approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio finanziario e sono rieleggibili.
  11. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica – per dimissioni, decadenza o morte – di un Sindaco, subentrerà il Sindaco supplente indicato nella medesima lista in cui era indicato il Sindaco effettivo cessato. Il Sindaco così subentrato rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato del Sindaco cessato.

Articolo 10 - Entrate

  1. Sono entrate del FasiOpen:
    – i contributi previsti a carico delle imprese e dei lavoratori iscritti ai sensi del precedente articolo 4;
    – gli interessi di mora, legali e convenzionali;
    – gli importi versati a titolo di quota di ingresso o comunque di una tantum;
    – gli interessi ed i rendimenti delle risorse amministrate;
    – ogni altro provento o entrata che spetti od affluisca al FasiOpen a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo associativo.

Articolo 11 - Prestazioni

  1. Le prestazioni del Fondo saranno erogate entro i limiti e secondo le condizioni definite dal Nomenclatore/Tariffario in vigore, in conformità alle risorse disponibili.

Articolo 12 - Rendiconto di esercizio, Rapporto annuale e Conto di previsione

  1. L’Esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Rendiconto di esercizio ed il Rapporto annuale devono essere presentati all’Assemblea, per la relativa approvazione, entro il 15 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
  3. Il Rendiconto di esercizio ed il Rapporto annuale del FasiOpen, ai fini della loro approvazione, sono depositati presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.
  4. Il Rendiconto è trasmesso dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea unitamente alla relazione dell’Organo di controllo ai fini della sua approvazione.
  5. Ciascun Rendiconto approvato dall’Assemblea è pubblicato sul sito Internet del Fondo fino all’approvazione del Rendiconto successivo.
  6. Il Conto di Previsione dev’essere presentato all’Assemblea, per la relativa approvazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13 - Scioglimento del Fondo

  1. Lo scioglimento del Fondo è deliberato con il consenso dell’unanimità degli Associati Fondatori e dei Delegati. Con la delibera di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e dispone, con l’osservanza dell’articolo 148, comma 8 lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986, in ordine alla devoluzione dei beni che residuano una volta esaurita la fase della liquidazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.