Art. 1 - Disposizioni Generali

Il presente Regolamento contiene le norme per il funzionamento di FasiOpen, a sensi dell’art. 14 dello Statuto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono richiamate le norme e le modalità contenute nei singoli “Piani Sanitari”.

Art. 2 - Iscrizione

Possono iscriversi al FasiOpen, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione del FASI,  esclusivamente i datori di lavoro e i Fondi/Casse terzi (d’ora in poi, “aziende”), che decidono di avvalersi  dell’assistenza integrativa socio-sanitaria erogata dal FasiOpen. 

L’iscrizione dell’azienda può avvenire solo a beneficio di una collettività di soggetti individuabile in una  o più categorie omogenee di lavoratori e, comunque, senza alcuna selezione del rischio. 

Non sono iscrivibili al FasiOpen le aziende che applicano un contratto collettivo di lavoro stipulato  nell’ambito del sistema Confindustria, che preveda forme di assistenza sanitaria categoriale, costituite  antecedentemente all’anno 2009, ovvero che facciano riferimento a settori affini al medesimo  contratto collettivo di lavoro. 

Non è altresì ammessa l’iscrizione delle aziende che erogano prestazioni sanitarie.

Art. 3 - Assistiti

Sono assistibili dal FasiOpen i lavoratori facenti parte delle collettività di cui al precedente art. 2, nonché  i rispettivi nuclei familiari, nei casi e nei modi di cui agli artt. 2 e 4 del presente Regolamento.

Art. 4 - Nucleo Familiare Assistibile

È prevista la possibilità per l’azienda di richiedere l’estensione dell’assistenza ai componenti dell’intero  nucleo familiare del lavoratore, purché tale richiesta riguardi almeno il 30% dei lavoratori assistiti e  l’estensione riguardi l’intero nucleo familiare assistibile del lavoratore.  

Per nucleo familiare assistibile si intende: 

– il coniuge del lavoratore; 

– il coniuge unito civilmente; 

– il convivente more uxorio, cioè il convivente di fatto del lavoratore; 

– i figli, purché fiscalmente a carico del lavoratore, secondo le vigenti disposizioni di legge. I figli di età  superiore al 18° anno, fino al 21° anno, purché in corso di studio pre universitario oppure per la durata  legale del corso di studio universitario fino al compimento del 26° anno di età. 

Per i figli totalmente inabili, la cui condizione sia documentata da apposita certificazione emessa da  struttura pubblica, non è previsto alcun limite di età. 

I conviventi more uxorio, possono essere assistiti dal FasiOpen, a decorrere dal 1° maggio 2016. L’iscrizione del convivente more uxorio dovrà essere richiesta dal momento dell’iscrizione del  lavoratore, purché la convivenza abbia avuto inizio da almeno due anni alla data di richiesta  dell’iscrizione stessa. 

L’iscrizione del convivente more uxorio non sarà possibile qualora nel nucleo familiare già assistito dal  Fondo sia presente il coniuge dell’iscritto, senza che risulti pronunciata sentenza di divorzio. Nel caso di matrimonio del lavoratore con un soggetto diverso dal convivente more uxorio,  eventualmente iscritto al Fondo, il convivente medesimo perde l’assistenza del Fondo. La convivenza dovrà essere certificata presentando al FasiOpen la documentazione stabilita dal Fondo. La cessazione per qualsivoglia ragione dell’assistenza a favore del lavoratore comporta l’automatica  cessazione anche dell’assistenza al relativo nucleo familiare. 

È onere specifico dell’azienda attestare, contestualmente alla richiesta di estensione dell’assistenza ai  componenti l’intero nucleo familiare, del lavoratore, la condizione dei figli fiscalmente a carico del  lavoratore assistito e dare al FasiOpen tempestiva comunicazione nel caso in cui tale condizione venga  a cessare, secondo le modalità stabilite dal FasiOpen.

La trasmissione delle richieste di prestazioni a favore dei componenti il nucleo familiare è riservata al  lavoratore assistito, soltanto al quale sarà inviato il relativo rimborso in quanto titolare esclusivo del  diritto alle prestazioni. 

L’assistenza del lavoratore nonché dell’intero nucleo familiare avrà la durata specificamente prevista  dall’accordo stipulato tra la singola azienda e il FasiOpen. Il lavoratore, pertanto, non può vantare nei  confronti del FasiOpen alcun diritto all’assistenza né per se stesso, né per il proprio nucleo familiare nei  casi in cui l’azienda receda dal FasiOpen ovvero decida di non estendere ulteriormente al nucleo  familiare del lavoratore le prestazioni ad esso erogate dal FasiOpen.

Art. 5 - Modalità di iscrizione dell'Azienda e decorrenza assistibilità

La richiesta di assistibilità dei lavoratori – ed eventualmente del loro nucleo familiare – può avvenire  esclusivamente tramite l’azienda. 

Le aziende devono comunicare al FasiOpen i dati anagrafici – ivi compresi i codici fiscali – necessari per  la registrazione dei lavoratori da assistere, compresi quelli dei componenti il nucleo familiare per il  quale il lavoratore abbia chiesto l’estensione dell’assistibilità. L’iscrizione dell’azienda decorre dal primo  giorno del mese successivo a quello dell’inoltro della relativa richiesta. 

L’assistibilità dei lavoratori decorre dalla stessa data oppure, su indicazione dell’azienda, dal primo  giorno di un mese successivo e termina l’ultimo giorno del mese relativo alla cessazione del rapporto  di lavoro o della perdita dei requisiti per l’assistibilità. 

Per i lavoratori assunti in data successiva a quella di inizio dell’assistenza della collettività, l’assistibilità  decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di assunzione. 

Il lavoratore può richiedere il recesso dal fondo per il proprio nucleo familiare entro il 31 dicembre,  fermo restando il vincolo di assistenza fino al 31 dicembre dell’anno in cui viene inoltrata la richiesta. L’assistito è tenuto a comunicare tempestivamente, tramite l’azienda e nelle modalità previste, ogni  variazione dei dati in possesso del FasiOpen.

Art. 6 - Durata dell'iscrizione e Recesso

La durata minima dell’iscrizione dell’azienda è di un anno. 

È facoltà dell’azienda iscritta recedere dal FasiOpen, con effetto dal 1° gennaio. Il recesso deve essere  comunicato dall’azienda a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R da inviarsi al FasiOpen stesso  entro il 31 ottobre precedente. 

In mancanza di tale comunicazione, l’iscrizione si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 7 - Esclusione dal FasiOpen

Il Consiglio di Amministrazione del FASI può disporre l’esclusione dal FasiOpen dell’assistito e/o dei suoi  familiari in caso di dolo o colpa grave dell’assistito stesso e/o dei suoi familiari, informandone  contestualmente l’azienda. 

L’esclusione dell’assistito dal FasiOpen viene notificata all’interessato e all’azienda a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r..

Art. 8 - Periodi di carenza

  1. A) L’azienda ha facoltà – esercitabile una sola volta, con riferimento al singolo lavoratore – di reinserire  tra gli assistiti un nucleo familiare precedentemente cancellato. L’azienda ha, inoltre, facoltà di inserire  tra gli assistiti il nucleo familiare del lavoratore in epoca successiva all’iscrizione dell’azienda stessa al  FasiOpen. 

In entrambi i casi, l’obbligo contributivo dell’azienda decorre dal primo giorno del mese successivo a  quello della richiesta di inserimento o reinserimento. 

Il diritto alle prestazioni dei componenti il nucleo familiare iscritto in epoca successiva all’iscrizione  dell’azienda al FasiOpen, decorre trascorsi tre mesi dal mese di inserimento. 

Nel caso, invece, di reinserimento di un nucleo familiare precedentemente cancellato, il diritto alle  prestazioni dei componenti il nucleo familiare stesso decorre trascorsi 12 mesi dal mese del  reinserimento. 

B) Per le aziende che si iscrivono al FasiOpen non provenendo da altri Fondi o Casse, le prestazioni  indicate nei Piani Sanitari prescelti vengono riconosciute dal FasiOpen al lavoratore esclusivamente se effettuate e fatturate a partire dal 3° mese successivo a quello di decorrenza dell’inizio assistenza da  parte FasiOpen stesso.

Art. 9 - Contribuzione

Le aziende devono versare al FasiOpen trimestralmente, in via posticipata, i contributi di propria  competenza unitamente a quelli eventualmente a carico dell’assistito, come previsti nel Piano Sanitario  prescelto dall’azienda. 

Il versamento trimestrale posticipato comprende quindi il contributo a carico delle aziende, quello a  carico dei lavoratori iscritti, quando espressamente previsto, nonché l’eventuale contributo per il  nucleo familiare, se assistito. 

Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento. Per trimestri si intendono: GENNAIO – MARZO; APRILE – GIUGNO; LUGLIO – SETTEMBRE; OTTOBRE – DICEMBRE. 

I contributi di cui sopra sono frazionabili a mese e decorrono dal primo giorno del mese successivo a  quello nel quale è stata richiesta al FasiOpen – da parte dell’azienda e nelle modalità previste – l’assistibilità del lavoratore ed eventualmente dei suoi familiari.

Art. 10 - Quota d'ingresso Una tantum

Tutte le aziende, oltre al versamento dei contributi previsti dal Piano Sanitario prescelto in favore dei  propri lavoratori, sono tenute al versamento di una quota di ingresso per ciascun lavoratore del quale  viene richiesta l’assistibilità, la cui entità viene fissata annualmente dall’Assemblea degli Associati. Tale quota deve essere versata dall’azienda unitamente al primo versamento contributivo trimestrale. La quota di ingresso, peraltro, non è dovuta esclusivamente dalle aziende che, prima di iscriversi al  FasiOpen e senza soluzione di continuità, avevano posto in essere altre forme di assistenza sanitaria  integrativa.

Art. 11 - Ritardato versamento dei contributi

L’erogazione delle prestazioni è condizionata alla regolarità e continuità dei versamenti contributivi. In caso di ritardato versamento dei contributi, l’erogazione delle prestazioni è sospesa fino ad avvenuta  regolarizzazione contributiva; sui contributi versati in ritardo è applicato un interesse di mora su base  annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti. 

Di tale sospensione il FasiOpen informerà l’azienda e i lavoratori interessati. 

L’erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione,  purché questa avvenga entro 6 mesi dalla scadenza di pagamento del contributo stesso; in caso  contrario le richieste di rimborso saranno considerate decadute. 

Il mancato versamento dei contributi dovuti per un periodo continuativo di due trimestri, ove non sia  stata chiesta e concessa dal FasiOpen la rateizzazione dei contributi, comporta la cessazione  dell’iscrizione dell’azienda e conseguentemente anche la cessazione dell’assistibilità di tutti i lavoratori  e loro familiari, fermo restando l’obbligo di versamento dei contributi dovuti. 

L’impresa che successivamente intendesse essere riammessa nel FasiOpen dovrà effettuare una  specifica domanda al Consiglio di Amministrazione del FASI, che valuterà i termini e le modalità  dell’eventuale rientro.

Art. 12 - Rateizzazione dei contributi

Su motivata richiesta, il FasiOpen può concedere rateizzazioni, non superiori a 12 mesi, nel pagamento  dei contributi non versati alle scadenze previste, stabilendone condizioni e modalità. Nel caso sia stata accordata dal FasiOpen una rateizzazione del pagamento dei contributi, le erogazioni  di tutte le prestazioni rimarranno sospese fino alla completa regolarizzazione dei contributi dovuti.

Art. 13 - Erogazione delle prestazioni e cancellazione di Piani Sanitari

L’erogazione delle prestazioni – incluse nei singoli Piani Sanitari definiti dall’Assemblea degli Associati – viene effettuata in relazione alle spese sostenute, ad eccezione della diaria giornaliera, con le modalità  e limiti previsti dai Piani Sanitari medesimi, sempreché vi sia continuità e regolarità nei versamenti  contributivi. 

Il diritto alle prestazioni è subordinato alla condizione che, nel momento in cui la spesa viene effettuata,  l’interessato risulti iscritto al FasiOpen, inerendo la prestazione stessa non già all’evento morboso bensì  alla spesa sostenuta.

Le richieste di prestazioni, inerenti ciascun lavoratore assistito e suoi familiari, se pure assistiti, devono  essere trasmesse al FasiOpen, direttamente dal lavoratore stesso, entro tre mesi dalla data del  documento di spesa. Tale termine deve essere considerato essenziale ad ogni effetto.

Le richieste di prestazioni inviate oltre il termine massimo non potranno dar luogo ad alcun rimborso. L’erogazione delle prestazioni per eventi che dipendano da responsabilità di terzi è subordinata  all’assunzione, secondo le modalità stabilite dal FasiOpen, dell’obbligo di versare al FasiOpen  medesimo, fino a concorrenza delle prestazioni stesse, la somma da chiunque ricevuta a titolo di  risarcimento, a qualsiasi danno essa sia stata imputata, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Analogo obbligo grava sull’assistito in caso di ricezione, a qualsivoglia titolo, di rimborsi e/o indennità  da parte di enti pubblici assistenziali. 

Il FasiOpen ha facoltà, sia prima che dopo l’erogazione delle prestazioni, di eseguire controlli  amministrativi e medici anche mediante visite da parte di medici incaricati dal FasiOpen. Il rifiuto dei  controlli può comportare la mancata erogazione delle prestazioni. 

Eventuali richieste di verifica o revisione della liquidazione delle prestazioni, devono essere inoltrate al  FasiOpen, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dalla data di effettuazione della  liquidazione stessa. 

Il FasiOpen ha facoltà di cancellare uno o più Piani Sanitari, purché con preavviso scritto da inviarsi  all’azienda entro il 30 settembre dell’ultimo anno di applicazione del Piano Sanitario medesimo, che  resterà comunque operativo fino al 31 dicembre successivo all’invio del preavviso.