Ciascuna azienda ha ampia libertà di definire, attraverso un accordo aziendale o un regolamento, quale quota intende assumere a proprio carico e quale, invece, deve essere l’entità della quota eventualmente a carico del lavoratore.
Quindi l’Azienda, individuato il Piano Sanitario più idoneo alla propria collettività – al quale corrisponde una specifica contribuzione – può decidere se farsi carico dell’intero onere previsto o solo parte di esso, provvedendo eventualmente a trattenere dalla retribuzione del lavoratore la restante parte che rimane a carico del lavoratore stesso.
Ciò detto, le Aziende devono versare al Fondo trimestralmente, in via posticipata, i contributi di propria competenza unitamente a quelli a carico dell’assistito.
Il versamento trimestrale posticipato comprende quindi il contributo a carico delle aziende, quello a carico dei lavoratori assistiti, quando espressamente previsto, nonché l’eventuale contributo a carico del lavoratore per il nucleo familiare, se assistito.
Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento.