Si deve anzitutto precisare che non si tratta di “detrazioni fiscali” a beneficio dell’Impresa, bensì di costi indiretti del personale, che sono deducibili dal reddito d’impresa, come gli stipendi.
L’intero importo a proprio carico, che l’Impresa versa ad un Ente o Cassa avente esclusivamente finalità assistenziali, in ottemperanza ad una disposizione contrattuale, o accordo, o regolamento aziendale, genera un costo indiretto per il personale dipendente, deducibile dal reddito d’impresa. La stessa cosa dicasi per il contributo di solidarietà del 10% da versare all’I.N.P.S. su dette somme. Pertanto, l’intero costo, comprensivo del contributo di solidarietà, sarà deducibile dal reddito d’impresa.
L’importo che l’Impresa, in concorso o meno con il dipendente, versa per ciascun lavoratore al Fondo, nei limiti del massimale di € 3.615,20 annui, non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore.